Il medico competente, ovvero il professionista nominato dal datore di lavoro, effettua la sorveglianza sanitaria, per fornire l’idoneità ai lavoratori di svolgere le mansioni richieste.

Proprio nell’ambito della sorveglianza sanitaria, rientra la visita preassuntiva, di cui noi di  Studio LARS  vi parleremo in questo articolo, trattandosi di una visita medica che può essere effettuata  anche prima dell’assunzione, con lo scopo di verificare che il lavoratore sia idoneo alla mansione.

Le visite mediche preassuntive sono obbligatorie?

Secondo il Dlgs. 81/08 le visite mediche preassuntive non sono obbligatorie,  mentre lo sono  le visite mediche preventive dopo l’assunzione del lavoratore.

Proprio il lavoratore, difatti, può chiedere una visita medica preassuntiva qualora si ritenga necessaria ma è il datore di lavoro a scegliere quando farle effettuare  al dipendente durante l’orario lavorativo.

 

Chi effettua la visita preassuntiva

Le visite mediche preassuntive possono essere svolte dal medico competente e dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.   Il medico in questione può essere un  collaboratore di  una clinica pubblica /privata  convenzionata, un libero professionista  oppure un dipendente dell’imprenditore.

La visita medica preventiva  in fase preassuntiva deve essere esclusivamente legata  ad una mansione per la quale è previsto l’obbligo di sorveglianza sanitaria. Non può , comunque, essere effettuata per accertare lo stato di gravidanza e negli altri casi vietati dal Dlgs. 106/2009.

Le visite mediche preassuntive valgono  per tutte le mansioni?

Una domanda a cui noi di Studio LARS   forniamo una risposta,  all’interno di questo articolo, è  la seguente:  le visite mediche preassuntive valgono per tutte le mansioni? La risposta è no,  in quanto è legata a una sola mansione per cui:

  • è prevista la sorveglianza sanitaria
  • o  è il lavoratore a chiedere la visita

Ci sono dei casi in cui la visita preassuntiva non può essere richiesta?

Si, non può essere richiesta per accertare una gravidanza.

 

E’ ammesso il ricorso contro i giudici del medico che ha eseguito  la visita?

Si, il ricorso è possibile , ma deve essere chiesto all’organo di vigilanza competente nel territorio  ed entro 30 giorni da quando il medico ha emesso il giudizio. Dopo aver accertato il ricorso, l’organo di vigilanza può confermare, modificare o  revocare il giudizio.

 

 

 

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