FAI VISITARE I TUOI COLLABORATORI DA UN MEDICO COMPETENTE
La Sorveglianza Sanitaria è un obbligo di legge.
Proteggi la tua azienda da infortuni, sanzioni e malattie professionali.
Che cos’è la Sorveglianza Sanitaria?
Per Sorveglianza Sanitaria si intende il complesso di visite mediche effettuate dal Medico Competente per valutare l’idoneità dei lavoratori alla mansione prevista.
Nello specifico, ricordiamo:
- visita medica preventiva, in cui si valuta l’idoneità del lavoratore alla mansione constatando l’assenza di controindicazioni;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori e confermare l’idoneità alla mansione;
- visita medica su richiesta del lavoratore, se le condizione di salute sono suscettibili di peggioramento a causa della mansione svolta o sono ritenute dal Medico Competente correlate ai rischi professionali;
- visita medica al rientro da un periodo di malattia (60 giorni) o da una gravidanza;
- visita medica in occasione del cambio della mansione del lavoratore;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il Medico Competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime una delle seguenti valutazioni:
- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea (indicando i limiti temporali di validità);
- inidoneità permanente.
Il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore della valutazione conseguita.
Le visite mediche di idoneità sono obbligatorie per tutti i lavoratori?
Solo i lavoratori esposti a un rischio per la salute come indicato nel DVR sono obbligati a sottoporsi alle visite mediche di idoneità.
Nello specifico, le visite sono obbligatorie in presenza di lavori manuali pesanti, ripetitivi, a contatto con sostanze chimiche, con presenza di rumore o polveri, in quota o con sostanze o attrezzature pericolose.
Ecco una lista di mansioni per cui risultano obbligatorie le visite mediche di idoneità lavorativa:
- operaio edile (muratore)
- carrozziere
- cuoco, pizzaiolo o panificatore
- magazziniere
- impiegato videoterminalista
- autista patente C
- saldatore
- fabbro o carpentiere
- operaio di impresa di pulizia
- parrucchiere o estetista
Che frequenza devono avere le visite mediche periodiche?
La frequenza delle visite mediche periodiche di idoneità effettuate dal Medico del Lavoro è in genere annuale, salvo casi specifici previsti dalla normativa.
Il Medico Competente può proporre frequenze diverse, purché nel rispetto delle disposizioni di legge, coerentemente con la valutazione del rischio effettuata.
L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli previsti dal Medico Competente.
Cosa succede se non si effettuano le visite mediche obbligatorie?
Per i titolari di aziende in cui è obbligatoria la Sorveglianza Sanitaria ma non sono state effettuate le visite mediche necessarie sono previste le seguenti sanzioni:
Mancata effettuazione delle visite mediche dei lavoratori
- Ammenda da 1.474,21 € a 6.388,23 €
- in alternativa all’ammenda: pena detentiva da 2 a 4 mesi
(art. 55 co. 5 lett. c D.Lgs 81/2008)
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