QUANTO È RISCHIOSO IL TUO LAVORO?
Documento Valutazione Rischi
La relazione che analizza i fattori di rischio e stabilisce misure di protezione e prevenzione per raggiungere una produttività di livello epico.
Cos'è il DVR e a cosa serve
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è una relazione in cui vengono presentate e analizzate le attività aziendali, le condizioni lavorative e le strumentazioni utilizzate, così da dare una valutazione obiettiva dei fattori di rischio per i lavoratori e stabilire le necessarie misure di prevenzione e protezione da attuare.
Si tratta di uno strumento fondamentale per prevenire, ridurre o gestire al meglio tutti gli incidenti, infortuni e malattie professionali che potrebbero verificarsi in azienda.
Senza di esso, si potrebbero trascurare alcuni rischi a vantaggio di altri o adottare misure inadeguate o errate.
Per questo il legislatore ha imposto precisi obblighi di legge a riguardo.
Il DVR è obbligatorio per tutti?
Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è obbligatorio per ogni azienda in cui sia presente almeno un lavoratore, indipendentemente dal tipo di contratto.
Per “lavoratori” si intendono non solo i dipendenti, ma anche soci, stagisti, tirocinanti, apprendisti e volontari.
Le uniche attività esenti dall’obbligo sono quelle in cui il titolare lavora da solo, come nel caso delle ditte individuali e dei lavoratori autonomi.
Il DVR è obbligatorio entro 90 giorni dall’inizio dell’attività e immediatamente nel caso in cui un lavoratore entri in una impresa già avviata.
La mancanza di una sede fisica (telelavoro) o la presenza di una sede solo provvisoria non esentano l’azienda dalla produzione del DVR nei tempi indicati.
Fino al 2013 le attività con meno di 10 lavoratori potevano presentare un’autocertificazione, ma ora non è più prevista questa possibilità.
Inoltre la valutazione dei rischi deve essere completa e adeguata.
Se il DVR è mancante o incompleto
Il datore di lavoro è tenuto a produrre un DVR adeguato nei tempi previsti dalla legge e a custodirlo in azienda o dove hanno luogo le attività lavorative.
Una copia deve essere sempre a disposizione nel caso di controlli e ispezioni da parte dell’Ispettorato del Lavoro o di INPS, INAIL, ASL, Vigili del Fuoco.
Per chi non rispetta questi obblighi normativi sono previste le seguenti sanzioni a carico del datore di lavoro:
Mancanza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
- Ammenda da 3.071,27 € a 7.862,44 €
- in alternativa all’ammenda: pena detentiva da 3 a 6 mesi
(art. 55 co. 1 lett. a D.Lgs 81/2008)
Valutazione parziale o incompleta dei rischi aziendali
- Ammenda da 2.457,07 € a 4.914,03 €
(art. 55 co. 3 D.Lgs 81/2008)
La tua azienda non ha ancora il DVR?
Se la tua azienda non ha ancora il Documento Valutazione Rischi puoi richiederlo a noi tramite il nostro form.
Domande frequenti sul DVR
La redazione del Documento Valutazione Rischi (DVR) è una responsabilità del datore di lavoro, che può (e, in alcuni casi, deve) affidarsi a professionisti, collaboratori e consulenti così da ottenere una relazione completa e adeguata nel rispetto delle direttive del Ministero del Lavoro.
La scelta di coinvolgere dei consulenti esperti del settore deriva dalla formazione tecnica necessaria per elaborare il DVR.
Occorre infatti non solo familiarità coi processi e le attività da analizzare, ma anche una conoscenza multidisciplinare delle tematiche sulla salute e sicurezza sul lavoro e, soprattutto, una conoscenza approfondita delle seguenti normative:
- normativa tecnica UNI/CEI/ISO/IEC
- normativa di prodotto
- normativa sulla prevenzione incendi
- normativa sulle sostanze chimiche.
Sono obbligati a firmare il DVR, pena l’invalidità giuridica dello stesso:
- il datore di lavoro
- il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
- il Medico Competente, se nominato
- il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), se presente in azienda.
I costi di redazione del DVR da parte di un consulente esperto del settore non sono fissi ma possono variare in base alle caratteristiche dell’azienda, come le sue dimensioni, il numero di attrezzature e lavoratori, e soprattutto il tempo necessario per raccogliere ed elaborare tutte le informazioni.
Stabilire un prezzo definitivo fin dall’inizio è assai difficile, perché spesso i fattori che influenzano il prezzo emergono solo a lavori già iniziati. Di solito si propone un preventivo che sarà poi eventualmente integrato da un conguaglio a seconda delle situazioni che si andranno a verificare.
Il legislatore non ha previsto scadenze fisse per il DVR, ma prescrive di aggiornarlo nei casi indicati nell’Art. 29 del D.Lgs. 81/08:
- in caso di cambiamenti al processo produttivo o all’organizzazione del lavoro aziendale, come ad esempio ristrutturazioni, traslochi, introduzione di nuovi macchinari o strumentazioni;
- in seguito a infortuni significativi, come quelli causati da mezzi di trasporto, mezzi di sollevamento o oggetti pesanti che colpiscono il lavoratore, incendi, scoppi, cadute da altezze non moderate; vengono inoltre considerati significativi tutti gli infortuni che provocano perdita di conoscenza, fratture o lesioni;
- per necessità segnalate e confermate dai risultati della sorveglianza sanitaria;
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione.
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere aggiornato entro 30 giorni dalle rispettive cause.
Nel momento dell’aggiornamento del documento, occorre indicare chiaramente la data della nuova redazione così da avere a tutti gli effetti una data certa.
Il rinnovo del DVR non fa decadere la nomina di RSPP, Medico Competente e Addetti alle Emergenze, che rimangono in carica nei termini stabiliti dalla legge.
Perché aggiornare il DVR se in azienda non è cambiato nulla?
Prima di tutto, perché col passare degli anni ci possono essere aggiornamenti a livello normativo e tecnico, come ad esempio nuovi rischi, nuove modalità di valutazione o procedure di sicurezza prima inesistenti, poco diffuse o considerate irrilevanti.
L’aggiornamento del DVR rappresenta inoltre un‘occasione preziosa per rivalutare i rischi del luogo di lavoro e le misure di prevenzione e protezione attuate, così da notare eventuali cambiamenti o difformità e procedere così a un’ottimizzazione.
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