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Addetto Antincendio

In caso d’emergenza, un Addetto Antincendio preparato può fare la differenza.

Di cosa si occupa l'Addetto Antincendio?

L’Addetto Antincendio è il lavoratore che ha il compito di attuare il piano di emergenza ed evacuazione dell’azienda in caso di incendio

 

Nello specifico, questa figura si occupa di attuare le misure di prevenzione degli incendi nei luoghi di lavoro previste nel Piano di Emergenza, in particolare controllando la presenza di un numero sufficiente di estintori e della segnaletica di sicurezza incendio adeguata; dovrà anche verificare la funzionalità delle uscite di sicurezza e dei percorsi di esodo

 

Per queste finalità l’Addetto Antincendio può anche utilizzare i sistemi di protezione antincendio presenti presso l’azienda, come la rete idrica antincendio, gli impianti di rilevazione e spegnimento automatici, gli evacuatori di fumi e calore, i dispositivi di segnalazione e allarme.

 

 

In caso di pericolo, l’Addetto Antincendio ha il compito di gestire l’emergenza:

  •  assistendo i soccorsi esterni (VVF) fornendo informazioni sul sito, sugli occupanti, sui dispositivi antincendio presenti;
  • seguendo la corretta evacuazione degli ambienti di lavoro;
  • intervenendo con gli estintori in caso di principio di incendio;
  • conoscendo il funzionamento di naspi e idranti per lo spegnimento fiamme;
  • effettuando eventuali azioni di salvataggio e primo soccorso ove necessario.

 

L’Addetto Antincendio non sostituisce i Vigili del Fuoco né il personale specializzato che si occupa di controllare periodicamente i presidi antincendio, ma è tenuto a supportarli e assisterli con attenzione e responsabilità.

La nomina del'Addetto Antincendio è obbligatoria per tutti?

Ogni azienda in cui sia presente almeno un lavoratore, indipendentemente dal tipo di contratto, è tenuta alla nomina di almeno un Addetto Antincendio per la creazione di una Squadra di Emergenza Aziendale secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/08.

 

Il datore di lavoro, dopo aver chiesto obbligatoriamente il parere del RLS, nominerà gli Addetti Antincendio tra i lavoratori fisicamente presenti nel luogo di lavoro e si occuperà di fornire loro periodicamente una formazione adeguata. 

Il titolare può anche nominare sé stesso o l’Addetto al Primo Soccorso in questo ruolo: non ci sono conflittualità.

 

La responsabilità penale nella Prevenzione e organizzazione di soccorsi in caso d’emergenza non viene condivisa tra Addetto Antincendio e datore di lavoro, ma ricade solo su quest’ultimo.

Quali aziende non sono obbligate alla nomina dell’Addetto Antincendio?

Le uniche attività esenti dall’obbligo sono quelle in cui il titolare lavora da solo, come le ditte individuali e i lavoratori autonomi, e le imprese familiari in cui “collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo”. 

 

Se l’impresa è composta solo da “familiari”, la nomina degli Addetti Antincendio non è obbligatoria, ma lo diventa non appena sono coinvolti collaboratori che non fanno parte del nucleo familiare (dipendenti, soci, stagisti, tirocinanti, apprendisti, volontari). 

Cosa succede se non si nomina l’Addetto Antincendio?

Per i titolari di aziende in cui è presente almeno un lavoratore ma non è stato nominato o formato l’Addetto Antincendio sono previste le seguenti sanzioni:

 

Mancata nomina degli Addetti Antincendio

  • Ammenda da 912,38 € a 4.914,03 €
  • in alternativa all’ammenda: pena detentiva da 2 a 4 mesi

(art. 55  co. 5 lett. a D.Lgs 81/2008)

 

Mancata formazione degli Addetti Antincendio

  • Ammenda da 1.474,21 € a 6.388,23 €
  • in alternativa all’ammenda: pena detentiva da 2 a 4 mesi

(art. 55  co. 5 lett. c D.Lgs 81/2008)

 

Mancata consultazione del RLS prima della nomina dell’Addetto Antincendio

il datore di lavoro è punito con una multa da 2.000 a 4.000 €.

La tua azienda non hai ancora nominato o formato l’Addetto Antincendio?

Il numero di Addetti Antincendio da nominare è a discrezione del datore di lavoro, “tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva”. 


Tra i fattori chiave per la scelta del numero di addetti troviamo:

  • il livello di rischio dell’azienda indicato nella Valutazione del Rischio Incendio presente nel DVR;
  • la struttura dell’edificio o la complessità del sito produttivo;
  • il numero di persone che occupano i locali e l’intero edificio, comprendendo eventuale clientela, così da valutare il livello d’affollamento in caso di emergenze; 
  • la presenza di persone con disabilità;
  • la necessità di garantire la presenza di almeno 1 Addetto Antincendio ogni giorno, per tutto l’orario di lavoro. 


Una prassi standard è la nomina di 2 Addetti Antincendio ogni 10 lavoratori, ma è preferibile ricorrere a soluzioni personalizzate che tengano conto dei fattori indicati.

Il datore di lavoro può auto-nominarsi Addetto Antincendio, dandone preventiva informazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), in tutte le aziende, ad esclusione di quelle indicate all’art. 31 co. 6 del Testo Unico sulla Sicurezza D. Lgs. 81/08: 

  • aziende industriali ad “incidente rilevante”
  • centrali termoelettriche
  • impianti e installazioni nucleari o dotate di sorgenti di radiazioni
  • aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni
  • aziende industriali con oltre 200 lavoratori
  • industrie estrattive con oltre 50 lavoratori
  • strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

La legislazione prevede la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento obbligatori per poter ricoprire il ruolo di Addetto Antincendio.

Per ottenere risultati ottimali da questa attività, consigliamo di nominare come Addetti Antincendio lavoratori che siano in grado di agire con freddezza, responsabilità e sicurezza di sé durante le emergenze.

Esistono tre tipologie di corsi per Addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio, ognuna specifica per il livello di rischio incendi dell’azienda.

 

Corso Antincendio Livello 1 (rischio basso): 4 ore (2 di teoria e 2 di pratica)

Aggiornamento obbligatorio di 2 ore di pratica ogni 5 anni.

Per attività con fattori di rischio limitati e che dunque non rientrano in quelle a rischio medio e alto.



Corso Antincendio Livello 2 (rischio medio): 8 ore (5 di teoria e 3 di pratica)

Aggiornamento obbligatorio di 5 ore (2 di teoria e 3 di pratica) ogni 5 anni.

Per aziende soggette ai controlli di prevenzione incendi (DPR 155/11), escluse quelle che rientrano nel Livello 3. Per cantieri temporanei e mobili in cui si impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto. 

 

Corso Antincendio Livello 3 (rischio alto): 16 ore (12 di teoria e 4 di pratica)

Aggiornamento obbligatorio di 8 ore (5 di teoria e 3 di pratica) ogni 5 anni.

Per attività a rischio elevato:

  • cantieri mobili o temporanei (anche sotterranei)
  • fabbriche in cui vengono impiegati esplosivi
  • centrali termoelettriche
  • aziende estrattive di gas combustibili e oli minerali
  • laboratori e impianti nucleari
  • depositi di oltre 20.000mq al chiuso con materiali combustibili
  • attività commerciali ed espositive coperte di oltre 10.000mq
  • aeroporti, ferrovie e metropolitane
  • gallerie o pozzi e strutture simili con lunghezza di oltre 50m
  • ospedali
  • case di ricovero e di cura per anziani
  • scuole e uffici con oltre 1000 persone
  • hotel e alberghi con più di 200 posti letto.

L’incendio e la prevenzione incendi

  • principi sulla combustione
  • prodotti della combustione
  • il triangolo della combustione
  • le principali cause d’incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro
  • le sostanze estinguenti
  • i rischi alle persone ed all’ambiente
  • specifiche misure di prevenzione incendi
  • accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi
  • l’importanza del controllo degli ambienti di lavoro
  • l’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.

 

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (solo livello 1):

  • principali misure di protezione antincendio
  • evacuazione in caso di incendio
  • chiamata dei soccorsi.

 

Strategia e misure antincendio (livelli 2 e 3)

  • reazione al fuoco
  • resistenza al fuoco
  • compartimentazione
  • esodo
  • rivelazione ed allarme
  • controllo dell’incendio
  • controllo di fumo e calore
  • operatività antincendio
  • sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
  • gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza
  • controlli e manutenzione
  • piano di emergenza (procedure di emergenza, allarme, evacuazione)
  • aree a rischio specifico
  • protezione contro le esplosioni.

 

Esercitazioni pratiche

  • presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi
  • presa visione sui Dispositivi di Protezione Individuale (tra cui maschere, autoprotettore, tute)
  • esercitazioni sull’uso delle attrezzature di controllo ed estinzione degli incendi (tra cui estintori portatili, naspi, idranti)
  • presa visione del registro antincendio
  • chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza.

I corsi di formazione per gli Addetti Antincendio prevedono un momento di verifica finale a cui si può accedere dopo aver frequentato il 90% delle lezioni; se l’esame viene superato, verrà rilasciato un attestato con validità nazionale.

Gli Addetti Antincendio di aziende delle tipologie indicate nell’allegato X del DM 10.3.98 sono anche tenuti al conseguimento dell’Attestato di Idoneità Tecnica sostenendo una verifica presso il comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

 

Corso Antincendio Livello 1 (rischio basso): esame teorico

 

Corso Antincendio Livello 2 (rischio medio): esame teorico e prova pratica

 

Corso Antincendio Livello 3 (rischio alto): esame teorico, prova pratica ed eventuale verifica tecnica presso il comando provinciale dei Vigili del Fuoco

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