Patente a punti
nei cantieri
Edilizia: patente a punti obbligatoria nei cantieri da ottobre 2024
In Italia, 1 morte sul lavoro su 7 riguarda l’edilizia o si è verificata in cantiere. Questo triste record colloca il settore edile al primo posto nella classifica nazionale per numero di infortuni e decessi.
Per portare più sicurezza in questi luoghi di lavoro, il Governo ha introdotto un nuovo obbligo per le imprese e i lavoratori che operano all’interno dei cantieri temporanei o mobili: la “patente a punti”, detta anche “patente a crediti”.
L’obbligo è a partire dal 1° ottobre 2024.
Il punteggio della Patente permetterà inoltre alle Pubbliche Amministrazioni di valutare l’idoneità dell’impresa edile nella partecipazione a gare d’appalto e a bandi pubblici e per l’assegnazione di bonus e incentivi.
Per sapere meglio che cos’è, come funziona e come si richiede la patente a punti, e quali sanzioni rischi se non ti adegui, continua a leggere.
Riferimenti normativi: art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 noto come “Decreto PNRR 4” (convertito con Legge 56/2024).
Patente a punti cantieri: chi è obbligato ad averla?
L’obbligo riguarda le imprese e i lavoratori edili, inclusi gli artigiani, e tutti coloro che operano in specifiche fasi lavorative all’interno dei cantieri, come ad esempio impiantisti elettrici e termoidraulici, serramentisti, fabbri, lattonieri, imbianchini e pavimentatori.
Riferimenti normativi: art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) del Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs.. 9 aprile 2008, n. 81), riscritto integralmente dal D.L. 19/2024.
Patente a punti cantieri: chi è esente dall’obbligo?
Sono esenti dall’obbligo le imprese e i lavoratori che, pur operando all’interno dei cantieri, effettuano forniture o prestazioni esclusivamente di natura intellettuale o sono in possesso della certificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
Quali sanzioni rischia chi lavora in cantiere senza patente a punti?
Ecco le sanzioni previste per le imprese o i lavoratori autonomi che operano in cantiere senza patente o con un numero di crediti inferiore a 15:
- sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a 6.000 €
- la sanzione non è soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del Testo unico sicurezza (Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione)
- esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, (D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) per un periodo di 6 mesi.
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Patente a punti edile: come richiederla?
La patente a punti è rilasciata in formato digitale presso la competente sede territoriale dell’Ispettorato se il responsabile legale dell’impresa o il lavoratore autonomo soddisfa i seguenti requisiti:
- iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa;
- adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi, come previsto dal decreto;
- possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il possesso dei requisiti può essere autocertificato. Chi ha presentato domanda è tenuto a informare, entro 5 giorni dal deposito, il RLS e il RLST.
In attesa del rilascio della patente è consentito lo svolgimento delle attività, salvo diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti previsti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Passati 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.
Quali informazioni sono presenti nella patente a punti per cantieri?
Le informazioni relative alla patente a punti sono registrate in un’apposita sezione del Portale Nazionale Del Sommerso come previsto dall’art. 19 del D.L. 36/2022 (Decreto PNRR 2).
Per ciascuna patente sono disponibili, nel portale, le seguenti informazioni:
- dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- data di rilascio e numero della patente;
- punteggio attribuito al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- eventuali provvedimenti di sospensione di cui all’articolo 27, comma 8, del TUSL;
- eventuali provvedimenti definitivi ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del TUSL.
Alle informazioni possono accedere i soggetti titolari di un interesse qualificato, ciascuno ai fini e nei limiti delle proprie funzioni:
- titolari della patente e i loro delegati
- Pubbliche Amministrazioni
- RLS e RLST
- organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale
- responsabile dei lavori
- coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori
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Patente a crediti cantiere: come funziona?
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e può raggiungere un punteggio massimo di 100 crediti.
Crediti base: 30 crediti sono attribuiti al momento di rilascio della patente;
Crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti supplementari così ripartiti:
- al momento del rilascio della patente sono attribuiti fino a 10 crediti in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto;
- in mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata automaticamente di 1 credito per ciascun biennio successivo al rilascio, fino ad un massimo di 20 crediti (art. 6).
Crediti ulteriori: fino a 40 crediti così ripartiti (art. 5):
- fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui:
- certificazione di un SLG conforme alla UNI EN ISO 45001
- investimenti sulla formazione dei lavoratori ulteriore a quella obbligatoria, in particolare se i lavoratori sono stranieri
- utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate sulla base di intese con le parti sociali comparativamente più rappresentative;
- fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione non compresi alla lettera c), n. 1, tra cui ad esempio:
- possesso di Certificazione SOA di I e II classifica
- applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera
- possesso di requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi nonché su accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.
Il possesso di almeno 15 crediti è il requisito minimo legale per lavorare nei cantieri temporanei o mobili.
Se il punteggio scende al di sotto dei 15 crediti durante lo svolgimento di lavori, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione solo se i lavori già eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
Patente a crediti edile: quali violazioni fanno perdere punti?
Dalla patente a crediti viene decurtato uno specifico ammontare di punti in presenza di una o più violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro secondo le modalità indicate nell’allegato I-bis del Decreto Legge 19/2024:
- Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro: 20 punti
- Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro: 15 punti
- Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro: 10 punti
- Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro: 8 punti
- Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro: 5 punti
- Omessa elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi: 5 punti
La lista completa è disponibile in fondo a questa pagina.
Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non superiore al doppio dell’ammontare previsto per la violazione più grave.
Patente a punti: quando viene sospesa (e perché)?
Il provvedimento di sospensione della patente a crediti edile:
- è obbligatorio se si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del TUSL o al dirigente almeno a titolo di colpa grave;
- può essere adottato in caso di infortuni da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile almeno a titolo di colpa grave, se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di sospensione cui all’articolo 14 del TUSL o il sequestro preventivo di cui all’articolo 321 del c.p.p.
Il provvedimento cautelare di sospensione della patente è adottato dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente.
La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e di eventuali recidive.
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Patente a punti edile: approfondimenti
- Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
- trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
- opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;
- scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
La lista completa è presente nell’Allegato X del D.Lgs 81/08.
Di seguito la lista delle violazioni come indicate nell’allegato I-bis del Decreto Legge 19/2024:
- Omessa elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi: 5 punti
- Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: 3 punti
- Omessi formazione e addestramento: 2 punti
- Omessa costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione o nomina del relativo Responsabile: 3 punti
- Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza: 3 punti
- Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: 2 punti
- Mancanza di protezioni verso il vuoto: 3 punti
- Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: 2 punti
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2 punti
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2 punti
- Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): 2 punti
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: 2 punti
- Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto: 1 punto
- Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28: 3 punti
- Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: 3 punti
- Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101: 3 punti
- Omessa valutazione del rischio di annegamento: 2 punti
- Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie: 2 punti
- Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi: 3 punti
- Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: 1 punto
- Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 1 punto
- Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 2 punti
- Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 3 punti
- Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: 1 punto
- Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni: 5 punti
- Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: 8 punti
- Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro: 15 punti
- Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 20 punti
- Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 10 punti
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato a Luglio 2024 una presentazione PDF ricca di esempi e spiegazioni.
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