SANZIONI

Chi non si adegua è irresponsabile.

Proteggi la tua azienda da infortuni e sanzioni per raggiungere una produttività di livello epico.

Un valore fondamentale

Il valore della sicurezza e della salute sul lavoro è stato riconosciuto dall’Unione Europea fin dagli anni ’80 con l’Atto Unico Europeo (1987) e la direttiva quadro 89/391 (1989).

Questa direttiva quadro, insieme alle successive direttive europee incentrate su aspetti più specifici, stabilisce le prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute da tenersi in tutti gli Stati membri.

L’Italia si è adeguata agli obblighi imposti dalla direttiva con la Legge 626/1994, sostituita 13 anni dopo dal Testo Unico Sicurezza (D. Lgs. 81/08).

Sicurezza sul lavoro: obblighi e sanzioni

Il Testo Unico Sicurezza (D. Lgs. 81/08) prevede i seguenti obblighi e una serie di specifiche sanzioni penali e amministrative in caso di inadempienza.

1. Nominare gli incaricati per la gestione della sicurezza

Tutte le aziende sono tenute a individuare le seguenti figure e a prepararle con specifici corsi di formazione:

  •  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che può essere il datore di Lavoro, un dipendente o un consulente qualificato;
  •  Addetti per la gestione delle emergenze, incaricati in caso di Primo Soccorso, Incendio ed Evacuazione;
  • Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, che può essere eletto dai lavoratori (RLS) o assegnato da un organismo esterno (RLST).

Sanzioni in caso di mancata nomina e formazione degli addetti alla sicurezza

a carico del datore di lavoro

 

Mancata nomina e formazione del Responsabile Sicurezza RSPP

  • Ammenda da 3.071,27 € a 7.862,44 €
  • in alternativa all’ammenda: pena detentiva da 3 a 6 mesi

(art. 55 co. 1 lett. b D.Lgs 81/2008)

 

Mancata nomina degli Addetti alle Emergenze

  • Ammenda da 912,38 € a 4.914,03 €
  • in alternativa all’ammenda: pena detentiva da 2 a 4 mesi

(art. 55  co. 5 lett. a D.Lgs 81/2008)

 

Mancata formazione degli Addetti alle Emergenze e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) se presente: 

  • Ammenda da 1.474,21 € a 6.388,23 €
  • in alternativa all’ammenda: pena detentiva da 2 a 4 mesi

(art. 55  co. 5 lett. c D.Lgs 81/2008)

2. Redigere i Documenti di Valutazione dei Rischi

Tutte le aziende, anche le più piccole, sono tenute per legge a produrre un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) da aggiornare periodicamente.

Nei casi previsti dal legislatore il documento dovrà anche includere delle valutazioni sui rischi specifici dei seguenti ambiti: 

  • chimico
  • rumore
  • vibrazioni
  • lavori in quota o spazi confinati
  • stress lavoro-correlato
  • rischio per le gestanti.


Tutti i documenti realizzati devono essere conservati in azienda e resi disponibili in caso di controlli.

Sanzioni in caso di incompleta Valutazione dei Rischi o mancanza della documentazione

a carico del datore di lavoro

 

Mancanza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

  • Ammenda da 3.071,27 € a 7.862,44 €
  • in alternativa all’ammenda: pena detentiva da 3 a 6 mesi

(art. 55 co. 1 lett. a D.Lgs 81/2008)



Valutazione parziale o incompleta dei rischi aziendali

  • Ammenda da 2.457,07 € a 4.914,03 €

(art. 55 co. 3 D.Lgs 81/2008)

3. Formare sulla sicurezza sul lavoro tutto il personale

Il datore di lavoro è tenuto a far partecipare ogni lavoratore a specifici corsi di formazione per riconoscere, controllare, arginare e prevenire i rischi in azienda.

Sanzioni in caso di mancata formazione dei lavoratori

a carico del datore di lavoro

 

Mancata o incompleta formazione di tutto il personale sulla sicurezza sul lavoro

  • Ammenda da 1.474,21 € a 6.388,23 €
  • in alternativa all’ammenda: pena detentiva da 2 a 4 mesi

(art. 55 co. 5 lett. c D.Lgs 81/2008)

4. Sottoporre i lavoratori a visite mediche periodiche

Nei casi stabiliti dal legislatore, il datore di lavoro è tenuto a nominare un Medico Competente (Medico del Lavoro) che effettuerà visite mediche e controlli periodici sugli addetti, accertando il loro stato di salute e la loro idoneità alla mansione.

Sanzioni in caso di Mancata Sorveglianza Sanitaria

a carico del datore di lavoro

 

Assenza del Medico Competente in caso di rischi per la salute

  • Ammenda da 1.500 € a 6.000 €
  • in alternativa all’ammenda: pena detentiva da 2 a 4 mesi

(art. 55 co. 5 lett. d D.Lgs 81/2008)

 

Mancata effettuazione delle visite mediche dei lavoratori

  • Ammenda da 1.474,21 € a 6.388,23 €
  • in alternativa all’ammenda: pena detentiva da 2 a 4 mesi

(art. 55 co. 5 lett. c D.Lgs 81/2008)

Una sanzione non è la cosa peggiore che possa accadere

Chi trascura la sicurezza sul lavoro mette in pericolo non solo i lavoratori, ma anche la propria azienda

Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali rappresentano infatti un costo serio, ma spesso purtroppo dimenticato, in termini di produttività, marginalità e fatturato. 

Per non parlare di eventuali ripercussioni giudiziarie (anche penali). 

Rispetto a tutto ciò una sanzione è ben poca cosa.

Adeguarsi è solo il primo passo

Adeguarsi alla normativa permette di eliminare il rischio di sanzioni penali e amministrative, ma si può fare di più. 

Mantenendo elevati standard di sicurezza e salute sul lavoro, è possibile abbassare i costi di produzione (riducendo il numero di infortuni e assenze per malattia) e far crescere i ricavi grazie a una maggiore produttività, efficienza e qualità.

A confermarlo è un numero sempre crescente di case study e ricerche, molte delle quali raccolte e documentate dall’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro.

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