Patente a crediti nei cantieri: ecco come recuperare i punti
Settembre 25, 2024Patente a crediti: modalità di presentazione della domanda
Settembre 25, 2024La patente a crediti per la sicurezza sul lavoro è un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti e interessa, sulla base degli ultimi dati, 832.500 aziende, per le quali scatta l’iter volto ad ottenerla.
Essendo tantissime le imprese in questione, noi di Studio LARS vi chiariremo, in questo articolo, a quali sanzioni si va incontro se non si dispone della patente a crediti, obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, facendo prima un piccolo cenno alle responsabilità cruciali del committente e del responsabile dei lavori, nella nuova normativa.
Le responsabilità cruciali del committente e del responsabile dei lavori
Il Decreto Legislativo n. 81/2008, modificato dal Decreto Legge 19/2024, come noi di Studio LARS vi segnaliamo, assegna un ruolo cruciale al committente e al responsabile dei lavori nel verificare che le imprese operino in conformità alle norme di sicurezza.
L’articolo 90 comma 9, con la nuova lettera b bis, stabilisce per queste due figure della prevenzione in cantiere, l’obbligo di verifica del possesso della patente a crediti, che deve essere accompagnata da un punteggio minimo di 15 crediti, requisito indispensabile per poter operare nei cantieri.
Verifica dell’idoneità e del possesso della patente a crediti
Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lettera b-bis D.Lgs. n. 81/200, il committente o il responsabile dei lavori ha il dovere di verificare che le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi siano in possesso della patente a crediti con almeno 15 crediti, prima dell’inizio dei lavori. Questo obbligo si applica a tutte le imprese che operano in cantiere (inclusi ovviamente i subappalti). In particolare:
- prima dell’inizio dei lavori, il committente (o il responsabile dei lavori se nominato/delegato) deve controllare la documentazione delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi, verificando che abbiano una patente valida e con il punteggio minimo richiesto o dell’attestato di qualificazione SOA di almeno terza categoria.
- nel caso di imprese non soggette all’obbligo della patente, come quelle che forniscono mere forniture o prestazioni intellettuali, il committente/responsabile dei lavori acquisisce la evidenza documentale di tali circostanze che esentano dall’obbligo di cui sopra.
Le sanzioni per le imprese e i lavoratori autonomi
In mancanza della patente o del documento equivalente previsti dal comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili si applicano delle importanti sanzioni che noi di Studio LARS vi diremo nel proseguimento del nostro articolo. Più nello specifico:
- una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 euro
- l‘esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n°36 del 31 marzo 2023, per un periodo di sei mesi
Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, con una patente con un punteggio inferiore a 15 crediti.
Le sanzioni per i committenti e responsabili dei lavori
Il D.Lgs. n. 81/2008 prevede anche sanzioni per il committente o il responsabile dei lavori che non ottemperano all’obbligo di verifica del possesso della patente a crediti o dell’attestato di qualificazione SOA. In particolare, il mancato rispetto di tale obbligo, specificato nel comma 9, lettera b-bis dell’articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008, può portare a:
- sanzioni amministrative pecuniarie: la violazione dell’articolo 90 comma 9, lettera c) è punita con una sanzione pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per il committente o responsabile dei lavori che non trasmette la documentazione di verifica all’amministrazione concedente prima dell’inizio dei lavori.