La patente a crediti per la sicurezza sul lavoro è un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti e interessa,  sulla base degli ultimi dati,  832.500 aziende, per le quali scatta l’iter volto ad ottenerla.

Essendo tantissime le imprese in questione, noi di  Studio LARS  vi chiariremo, in questo articolo,  a quali sanzioni si va incontro se non si dispone della patente a crediti,  obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, facendo prima un piccolo cenno alle responsabilità cruciali del committente e del responsabile dei lavori, nella nuova normativa.

Le responsabilità cruciali del committente e del responsabile dei lavori

Il Decreto Legislativo n. 81/2008, modificato dal Decreto Legge 19/2024,  come noi di Studio LARS  vi segnaliamo, assegna un ruolo cruciale al committente e al responsabile dei lavori nel verificare che le imprese operino in conformità alle norme di sicurezza.

L’articolo 90 comma 9, con la nuova lettera b bis,  stabilisce per queste due figure della prevenzione in cantiere, l’obbligo di verifica del possesso della patente a crediti, che deve essere accompagnata da un punteggio minimo di 15 crediti, requisito indispensabile per poter operare nei cantieri.

Verifica dell’idoneità e del possesso della patente a crediti

Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lettera b-bis D.Lgs. n. 81/200, il committente o il responsabile dei lavori ha il dovere di verificare che le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi siano in possesso della patente a crediti con almeno 15 crediti, prima dell’inizio dei lavori. Questo obbligo si applica a tutte le imprese che operano in cantiere (inclusi ovviamente i subappalti). In particolare:

  • prima dell’inizio dei lavori, il committente (o il responsabile dei lavori se nominato/delegato) deve controllare la documentazione delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi, verificando che abbiano una patente valida e con il punteggio minimo richiesto o dell’attestato di qualificazione SOA di almeno terza categoria.
  • nel caso di imprese non soggette all’obbligo della patente, come quelle che forniscono mere forniture o prestazioni intellettuali, il committente/responsabile dei lavori acquisisce la evidenza documentale di tali circostanze che esentano dall’obbligo di cui sopra.

Le sanzioni per le imprese e i lavoratori autonomi

In mancanza della patente o del documento equivalente previsti dal comma 1,  alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili si applicano delle importanti sanzioni che noi di Studio LARS vi diremo nel proseguimento del nostro articolo. Più nello specifico:

  • una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 euro
  • l‘esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n°36 del 31 marzo 2023, per un periodo di sei mesi

Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, con una patente con un punteggio inferiore a 15 crediti.

Le sanzioni per i committenti e responsabili dei lavori

Il D.Lgs. n. 81/2008 prevede anche sanzioni per il committente o il responsabile dei lavori che non ottemperano all’obbligo di verifica del possesso della  patente a crediti o dell’attestato di qualificazione SOA.  In particolare, il mancato rispetto di tale obbligo, specificato nel comma 9, lettera b-bis dell’articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008, può portare a:

  • sanzioni amministrative pecuniarie: la violazione dell’articolo 90 comma 9, lettera c) è punita con una sanzione pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per il committente o responsabile dei lavori che non trasmette la documentazione di verifica all’amministrazione concedente prima dell’inizio dei lavori.

 

 

Per rendere la tua azienda più sicura, contattaci.

Compila il modulo o chiamaci se:

Studio LARS si avvale di Medici Competenti per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria.

MODULO CONTATTI

Compila il modulo per richiedere un preventivo.

Per rendere la tua azienda più sicura, contattaci.

Compila il modulo o chiamaci se:

MODULO CONTATTI

Compila il modulo per contattarci.

VUOI PARLARE CON NOI?
VUOI SCRIVERCI?
DOVE SIAMO?

V.le Palmiro Togliatti,1640
(1° Piano - Int. 13)
00155 Roma

ORARI

• LUN – GIO: 9:00 – 13:00 e 14:00 – 16:00

• VEN: 9:00 – 13:00

• SAB – DOM: chiusi

Per qualsiasi comunicazione dopo le ore 16.00, potete inviarci un’email a info@studiolars.it, sarà nostra premura rispondervi al più presto.

Verrete ricontattati nel minor tempo possibile.

Post suggeriti

MEDICINA DEL LAVORO E INTELLIGENZA ARTIFICIALE: COME CAMBIA LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

MEDICINA DEL LAVORO E INTELLIGENZA ARTIFICIALE: COME CAMBIA LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Nel corso degli ultimi anni la medicina del lavoro ha vissuto una trasformazione profonda, passando da un modello basato su...

by Giovanni CoianteAprile 7, 2026
Benessere organizzativo e cultura della prevenzione 2026: il ruolo strategico dei near miss psicosociali e della trasparenza

Benessere organizzativo e cultura della prevenzione 2026: il ruolo strategico dei near miss psicosociali e della trasparenza

Benessere organizzativo e cultura della prevenzione 2026: il ruolo strategico dei near miss psicosociali e della trasparenza Per anni “sicurezza”...

by Giovanni CoianteMarzo 1, 2026
Malattie professionali: dati e trend

Malattie professionali: dati e trend

Malattie professionali: un fenomeno in crescita Le malattie professionali sono patologie causate dall’attività lavorativa o dall’esposizione a determinati fattori di...

by Giovanni CoianteNovembre 1, 2025

Pausa natalizia

Studio LARS chiude per ferie il 24 dicembre e dal 1 al 6 gennaio: vi aspettiamo a partire da mercoledì 7!