Patente a crediti edile: le sanzioni
Settembre 25, 2024Patente a punti edile: autocertificazione via PEC e domanda sul portale online
Settembre 25, 2024Dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che lavorano nei cantieri dovranno avere la patente a crediti edilizia, di cui stanno parlando tutti i siti più autorevoli. Ricapitolando, essa è la nuova misura che verrà introdotta dal primo ottobre nel comparto edilizio, per rafforzare la sicurezza sul lavoro. A partire dal 1° ottobre, tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, indipendentemente dalla loro sede, comunitaria o extracomunitaria, devono richiedere il rilascio di questo documento per poter svolgere la loro attività.
Qualche esempio? Sono obbligati a farlo, edili, impiantisti, serramentisti, fabbri, lattonieri, decoratori etc. Per il primo mese dall’entrata in vigore, quindi fino al 1° novembre, la domanda potrà essere inoltrata con una autocertificazione. Ma come si presenta la domanda e quali sono i requisiti assolutamente necessari per presentarla? Noi di Studio LARS ve ne parleremo in questo articolo.
Modalità di presentazione della domanda e requisiti per presentarla
L’articolo 1 del Decreto Ministeriale descrive nel dettaglio le modalità di presentazione della domanda per il rilascio della patente a crediti e noi di Studio LARS siamo qui per fare chiarezza proprio su questo importante aspetto. Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili sono tenuti a presentare la domanda, attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Prima di presentarla, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti, che la patente attesta, che sono:
- iscrizione alla Camera di Commercio.
- adempimento degli obblighi formativi in materia di sicurezza e salute sul lavoro, come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008.
- documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.
- documento di valutazione dei rischi, obbligatorio nei casi previsti dalla normativa.
- certificazione di regolarità fiscale (DURF)
- nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP, ove prevista
Per attestare tali condizioni basta una autocertificazione.
Occorre una dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà per provare di essere in regola con gli obblighi formativi, di avere un documento di valutazione dei rischi e, dove previsto, che sia avvenuta la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Contenuto della patente digitale rilasciata
All’esito della presentazione della domanda, il sistema rilascia la patente digitale, che contiene i seguenti elementi, da noi di Studio LARS qui di seguito elencati:
- dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- data di rilascio e numero della patente;
- punteggio attribuito al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- esiti di eventuali provvedimenti di sospensione;
- esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti.