La patente a crediti per la sicurezza sul lavoro è un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti e interessa,  sulla base degli ultimi dati,  832.500 aziende, per le quali scatta l’iter volto ad ottenerla.

Essendo tantissime le imprese in questione, noi di  Studio LARS  vi chiariremo, in questo articolo,  a quali sanzioni si va incontro se non si dispone della patente a crediti,  obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, facendo prima un piccolo cenno alle responsabilità cruciali del committente e del responsabile dei lavori, nella nuova normativa.

Le responsabilità cruciali del committente e del responsabile dei lavori

Il Decreto Legislativo n. 81/2008, modificato dal Decreto Legge 19/2024,  come noi di Studio LARS  vi segnaliamo, assegna un ruolo cruciale al committente e al responsabile dei lavori nel verificare che le imprese operino in conformità alle norme di sicurezza.

L’articolo 90 comma 9, con la nuova lettera b bis,  stabilisce per queste due figure della prevenzione in cantiere, l’obbligo di verifica del possesso della patente a crediti, che deve essere accompagnata da un punteggio minimo di 15 crediti, requisito indispensabile per poter operare nei cantieri.

Verifica dell’idoneità e del possesso della patente a crediti

Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lettera b-bis D.Lgs. n. 81/200, il committente o il responsabile dei lavori ha il dovere di verificare che le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi siano in possesso della patente a crediti con almeno 15 crediti, prima dell’inizio dei lavori. Questo obbligo si applica a tutte le imprese che operano in cantiere (inclusi ovviamente i subappalti). In particolare:

  • prima dell’inizio dei lavori, il committente (o il responsabile dei lavori se nominato/delegato) deve controllare la documentazione delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi, verificando che abbiano una patente valida e con il punteggio minimo richiesto o dell’attestato di qualificazione SOA di almeno terza categoria.
  • nel caso di imprese non soggette all’obbligo della patente, come quelle che forniscono mere forniture o prestazioni intellettuali, il committente/responsabile dei lavori acquisisce la evidenza documentale di tali circostanze che esentano dall’obbligo di cui sopra.

Le sanzioni per le imprese e i lavoratori autonomi

In mancanza della patente o del documento equivalente previsti dal comma 1,  alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili si applicano delle importanti sanzioni che noi di Studio LARS vi diremo nel proseguimento del nostro articolo. Più nello specifico:

  • una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 euro
  • l‘esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n°36 del 31 marzo 2023, per un periodo di sei mesi

Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, con una patente con un punteggio inferiore a 15 crediti.

Le sanzioni per i committenti e responsabili dei lavori

Il D.Lgs. n. 81/2008 prevede anche sanzioni per il committente o il responsabile dei lavori che non ottemperano all’obbligo di verifica del possesso della  patente a crediti o dell’attestato di qualificazione SOA.  In particolare, il mancato rispetto di tale obbligo, specificato nel comma 9, lettera b-bis dell’articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008, può portare a:

  • sanzioni amministrative pecuniarie: la violazione dell’articolo 90 comma 9, lettera c) è punita con una sanzione pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per il committente o responsabile dei lavori che non trasmette la documentazione di verifica all’amministrazione concedente prima dell’inizio dei lavori.

 

 

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