In questo articolo noi di Studio LARS vi parleremo della sorveglianza sanitaria dei videoterminalisti. Per videoterminalisti si intendono i lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico  o abituale, per almeno 20 ore settimanali, calcolate escludendo le pause regolamentate. Parliamo di lavoratori addetti ai:

  • posti guida di veicoli o macchine
  •  sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto
  •  sistemi informatici destinati in modo prioritario all’utilizzazione da parte del pubblico
  • macchine calcolatrici, registratori di cassa, attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessarie all’uso diretto di tale attrezzatura
  • macchine di videoscrittura senza schermo separato

Svolgimento del lavoro al terminale

Il lavoro al videoterminale, ribadiamo noi di Studio LARS, costituisce un fattore di rischio per il quale è obbligatorio attuare la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori.  Il datore di lavoro, pertanto, deve nominare un medico competente che:

  • effettuerà le visite mediche con gli accertamenti integrativi
  •  formulerà i giudizi di idoneità
  •  svolgerà tutti i compiti correlati al servizio di sorveglianza sanitaria (cartella sanitaria, sopralluogo, riunione periodica ecc.)

Nell’ambito delle visite mediche possono essere eseguiti i seguenti accertamenti integrativi:

  •  valutazione oftalmologica con test visivo
  • valutazione clinico-funzionale della colonna vertebrale
  • valutazione clinico-funzionale degli arti superiori
  • valutazione degli indicatori di stress lavoro- correlato

Nell’ambito del Dlgs 81/2008 vi è dedicato ampio spazio alla regolamentazione del lavoro al videoterminale, stabilendo il campo di applicazione, le modalità di lavoro, i criteri della sorveglianza sanitaria del lavoratore, i requisiti minimi delle attrezzature e dell’ambiente di lavoro.

Il datore di lavoro è obbligato a valutare le condizioni del rischio del lavoro al videoterminale e ad adottare tutti i provvedimenti per prevenire i danni, con particolare riguardo per gli occhi e la vista, l’affaticamento fisico dovuto alla postura, l’affaticamento mentale , lo stress lavoro-correlato, le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale della postazione di lavoro.

Il lavoratore ha diritto alla pausa minima di 15 minuti ogni 2 ore di applicazione continuativa al videoterminale, dedicandosi ad un’attività differente.

Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite diversamente da disposizioni contrattuali o dal medico competente ove ne riscontri la necessità, comunque rispettando il criterio minimo. Non è consentita la cumulabilità delle pause.

 

La Sorveglianza Sanitaria per i lavoratori al videoterminale è attuata dal medico competente, prioritariamente con riferimento ai disturbi oculo-visivi e ai disturbi muscolo-scheletrici della colonna vertebrale e del sistema spalla-braccio -avambraccio-mano e, secondariamente, con attenzione all’affaticamento mentale e allo stress lavoro-correlato, le cui ripercussioni coinvolgono i sistemi neuropsichico, cardiocircolatorio, gastrointestinale e immunologico.

Periodicità delle visite mediche

Salvo indicazione diversa del medico competente, la periodicità delle visite mediche è ogni due anni per i lavoratori che hanno ricevuto un giudizio di idoneità con prescrizioni o con limitazioni e per i lavoratori con età superiore ai 50 anni. In tutti gli altri casi, la cadenza delle visite è ogni 5 anni.

 

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