Visita preassuntiva: un vantaggio per il datore e un diritto del lavoratore
Giugno 13, 2024Dipendenti, tutto ciò che li rende felici: un piano di welfare, flessibilità, aiuti economici e tutela della salute
Giugno 19, 2024Noi di Studio LARS, in questo articolo, vi parleremo del sopralluogo, che è l’attività specifica che permette al medico competente di contribuire alla redazione e/o all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e alla promozione di iniziative volte al miglioramento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Ma quali sono i requisiti essenziali del sopralluogo? Esso, che deve essere adeguatamente programmato o strutturato deve essere osservare i seguenti requisiti:
- la presenza diretta del datore di lavoro o di una persona competente delegata dallo stesso, per avere un possibile confronto sui rischi critici aziendali e sull’efficacia delle misure di prevenzione adottate,
- la presenza al sopralluogo del RSPP che del/ dei RLS,
- la disponibilità dei dirigenti e/o dei preposti, per fornire tutte le informazioni richieste.
Altri compiti del medico competente nel sopralluogo
Noi di Studio LARS precisiamo che il medico competente, durante il sopralluogo, deve:
- condividere il giudizio sul livello di rischio dei pericoli per la salute dei lavoratori presenti nel documento di valutazione dei rischi,
- valutare l’efficacia dei dispositivi di protezione collettiva (impianti di aspirazione, insonorizzazione etc.) e dei dispositivi di protezione individuale (cuffie, guanti, scarpe antinfortunistiche etc.),
- verificare l’efficacia della formazione dei lavoratori , riferita ai rischi specifici per la salute, attraverso il controllo del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e della conoscenza delle procedute di lavoro da parte degli stessi,
- verificare l’adozione e la messa in atto, da parte del datore di lavoro, delle prescrizioni /limitazioni espresse nei giudizi di idoneità lavorativa, attestandone o meno l’efficacia
Il sopralluogo deve essere poi attestato dal medico competente attraverso l’elaborazione di una relazione o formalmente relazionato all’interno della riunione periodica.
La riunione periodica
Cosa si intende per riunione periodica? Noi di Studio LARS risponderemo a questa domanda, partendo dalla definizione. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice, almeno una volta all’anno, una riunione cui partecipano il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente, ove nominato e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori, la facoltà di riunire il proprio sistema prevenzionistico aziendale è lasciata al datore di lavoro oppure al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che può chiedere la convocazione di un’apposita riunione .
Nel corso della riunione, il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
- il documento di valutazione dei rischi,
- l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria,
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale, della sicurezza e della protezione della loro salute.
Inoltre possono essere individuati:
- codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali,
- obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e della sicurezza su lavoro.
La riunione periodica ha luogo anche in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie.