Noi di Studio LARS, in questo articolo, vi parleremo del sopralluogo, che è l’attività specifica che permette al medico  competente di contribuire  alla redazione e/o all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e alla promozione  di iniziative volte al miglioramento in materia di sicurezza  e salute nei luoghi di lavoro.

Ma quali sono i requisiti essenziali del sopralluogo?  Esso, che deve essere adeguatamente  programmato o strutturato deve essere osservare i seguenti requisiti:

  • la presenza diretta del datore di lavoro o di una persona competente delegata dallo stesso,  per avere un possibile confronto sui rischi critici aziendali e sull’efficacia delle misure di prevenzione adottate,
  • la presenza al sopralluogo del RSPP  che del/ dei RLS,
  • la disponibilità dei dirigenti e/o dei preposti, per fornire tutte le informazioni  richieste.

Altri compiti del medico competente nel sopralluogo

Noi di  Studio LARS precisiamo che il medico competente, durante il sopralluogo, deve:

  • condividere il giudizio sul livello di rischio dei pericoli per la salute dei lavoratori presenti  nel documento di valutazione dei rischi,
  • valutare l’efficacia dei dispositivi di protezione  collettiva (impianti di aspirazione, insonorizzazione etc.) e dei dispositivi di protezione  individuale (cuffie, guanti, scarpe antinfortunistiche etc.),
  •  verificare l’efficacia della formazione dei lavoratori , riferita ai rischi specifici per la salute, attraverso il controllo del corretto utilizzo dei  dispositivi di protezione individuale  e della conoscenza delle procedute di lavoro da parte degli stessi,
  • verificare l’adozione e la messa in atto,  da parte del datore di lavoro,  delle prescrizioni /limitazioni  espresse nei giudizi  di idoneità lavorativa, attestandone o meno  l’efficacia

Il sopralluogo deve essere poi attestato dal medico competente  attraverso l’elaborazione di una relazione o formalmente relazionato  all’interno della riunione periodica.

La riunione periodica

Cosa si intende per riunione periodica? Noi di Studio LARS risponderemo a questa domanda, partendo dalla definizione.  Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano  più di 15 lavoratori, il datore di lavoro,  direttamente o tramite il servizio di prevenzione  e protezione dai rischi, indice, almeno una volta  all’anno, una riunione cui partecipano il datore di lavoro o un suo  rappresentante,  il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi,  il medico competente, ove nominato e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nelle aziende che occupano  fino a 15 lavoratori,  la facoltà di riunire il proprio  sistema prevenzionistico aziendale è lasciata al datore di lavoro oppure al rappresentante  dei lavoratori per la sicurezza, che può chiedere  la convocazione di un’apposita riunione .

Nel corso della riunione, il datore di lavoro  sottopone all’esame dei partecipanti:

  • il documento di valutazione dei rischi,
  • l’andamento degli infortuni  e delle malattie professionali  e della sorveglianza sanitaria,
  • i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi  di protezione individuale, della sicurezza e della protezione della loro salute.

Inoltre possono essere individuati:

  •  codici di comportamento e buone prassi  per prevenire i rischi di infortuni  e di malattie professionali,
  •  obiettivi di miglioramento della sicurezza  complessiva sulla base  delle linee guida per un  sistema di gestione della salute e della sicurezza su lavoro.

La riunione periodica  ha luogo anche in occasione di eventuali significative variazioni  delle condizioni di esposizione al rischio, compresa  la programmazione e l’introduzione  di nuove tecnologie.

 

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