PACCHETTO PARRUCCHIERE & CENTRO ESTETICO
Chi lavora per la bellezza merita la massima sicurezza.
Proteggi il tuo salone o il tuo centro estetico da infortuni e sanzioni per raggiungere una produttività di livello epico.
La seconda maggiore causa di disabilità al mondo
Dall’analisi comparata di 44 studi scientifici risulta che i parrucchieri sviluppano frequentemente disturbi muscolo-scheletrici e sono più esposti a stress manuale e stress fisico statico rispetto ad altre categorie professionali.
Condizioni che nei casi più gravi possono spingere anche al cambio di occupazione.
Le malattie muscolo-scheletriche sono riconosciute come la seconda maggiore causa di disabilità al mondo.
Riconoscendo la gravità di questa situazione, il legislatore ha previsto anche per il lavoro nei saloni di parrucchiere e nei centri estetici gli adempimenti obbligatori del Testo Unico Sicurezza (D. Lgs. 81/08).
La sicurezza è un obbligo di legge
se il tuo salone di parrucchiere o centro estetico ha almeno un dipendente, un collaboratore o un socio lavoratore.
Il Testo Unico Sicurezza (D. Lgs. 81/08) stabilisce questi obblighi ovunque siano presenti dei lavoratori (inclusi soci, stagisti, tirocinanti, apprendisti, volontari):
- Redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
- Se il DVR conferma la presenza di rischi per la salute dei lavoratori, nominare il Medico Competente
- Se il DVR conferma la presenza di rischi per la salute, sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria
- Formare e informare tutti i lavoratori presenti
- Nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Nominare e formare gli Addetti Antincendio
- Nominare e formare gli Addetti al Primo Soccorso
- In tutte le unità produttive deve essere eletto e formato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Cosa succede a chi non è in regola?
Ecco le sanzioni amministrative e penali a carico del datore di lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008:
In caso di mancanza del DVR (Documento Valutazione Rischi)
- Ammenda da 3.071,27 € a 7.862,44 €
- in alternativa all’ammenda: pena detentiva da 3 a 6 mesi
In caso di mancata formazione dei lavoratori
- Ammenda da 1.474,21 € a 6.388,23 €
- in alternativa all’ammenda: pena detentiva da 2 a 4 mesi
In caso di mancata nomina e formazione degli Addetti alle Emergenze
- Ammenda da 921,38 € a 4.914,03 €
- in alternativa all’ammenda: pena detentiva da 2 a 4 mesi
Evita sanzioni fino a €8000 e abbatti i costi nascosti delle malattie professionali.
Testimonianze epiche
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