Le visite mediche del lavoro , come noi di Studio LARS teniamo a precisare, sono uno strumento di tutela tanto per il lavoratore quanto per il datore di lavoro, sebbene, ad oggi, siano molteplici le domande che sia il datore di lavoro che i lavoratori si pongono, sperando di poter avere più chiarezza in merito ai loro interrogativi.

Le visite mediche del lavoro vengono eseguite dal medico competente o medico del lavoro, nominato dal datore di lavoro per monitorare lo stato di salute psicofisica dei lavoratori , secondo le modalità stabilite dal già citato Decreto Legislativo n.81 del 2008.

Nella stragrande maggioranza dei casi, le visite mediche del lavoro possono comprendere uno o più di questi esami.

  • Analisi del sangue (emocromo)
  • Analisi delle urine
  • Esami radiologici
  • Elettrocardiogramma
  • Esame oculistico
  • Esame audiometrico (misurazione dell’udito)

I casi che richiedono una visita medica

I contenuti della visita medica dipendono spesso dai motivi e dalle situazioni in cui si esegue, che possono essere:

  • All’inizio del rapporto di lavoro. In questo caso, le visite mediche del lavoro verificano l’idoneità del lavoratore alla mansione cui è stato assegnato.
  • Quando il lavoratore è assegnato a una mansione sensibilmente diversa. La visita, nella fattispecie, accerta l’idoneità alla nuova mansione. Ovviamente questa deve comportare un impegno diverso e una diversa sollecitazione psicofisica rispetto alla precedente.
  • Quando il lavoratore rientra da un periodo di malattia. In questo caso, la visita accerta il pieno recupero del lavoratore e la possibilità di riprendere le normali mansioni.
  • Quando il lavoratore la richiede. Se il protocollo stilato dal medico consente le visite a discrezione, il lavoratore può richiedere e ottenere una visita.

Esito della visita medica aziendale : tipi di idoneità sanitaria

Il medico del lavoro, dopo la visita medica effettuata al dipendente, conferirà allo stesso un esito che potrà essere:

  • idoneità;
  • idoneità di tipo parziale, temporanea o permanente (annotando le limitazioni necessarie);
  • inidoneità temporanea;
  • inidoneità permanente.

Il Medico Competente, per redigere il giudizio, deve considerare:

  • le condizioni di salute del lavoratore,
  • le attività lavorative,
  • le caratteristiche ambientali e organizzative del luogo di lavoro, ovvero i rischi specifici ai quali il lavoratore è esposto

 

Il giudizio, come noi di Studio LARS ribadiamo, va basato su evidenze scientifiche, anche se spesso il Medico Competente si deve affidare a dati empirici e al buon senso, tenendo nella giusta considerazione la motivazione del lavoratore.

Il giudizio deve includere dati chiari e dettagliati sul lavoratore, la mansione, i rischi, e la data delle visite mediche. In caso di idoneità condizionata, è cruciale specificare le limitazioni e/o le prescrizioni che devono essere chiare e far riferimento ai rischi ai quali il lavoratore è effettivamente esposto.

Ricorso avverso il giudizio di idoneità

Sia il lavoratore che il datore di lavoro possono presentare ricorso contro il giudizio di idoneità. Tale ricorso, regolato dall’art. 41, c.9 del D.Lgs. 81/2008, deve essere inoltrato all’Organo di Vigilanza competente, entro trenta giorni dalla comunicazione del giudizio.

L’Organo di Vigilanza, dopo gli eventuali ulteriori accertamenti, dispone la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso). L’Organo di Vigilanza competente nella maggior parte dei casi è la ASL (quella che ha sede nel territorio dove opera l’azienda).

Ci sono importanti eccezioni a questa regola generale: per esempio, le Forze Armate, le Forze dell’Ordine e l’Amministrazione della Giustizia hanno un differente e proprio Organismo di Vigilanza.

 

 

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