La visita medica periodica, che noi di Studio LARS affronteremo in questo articolo, è finalizzata a “controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica” (art. 41, c. 2, lett. b del D.Lgs. 81/08). Va precisato che non esiste un protocollo unico riguardante le visite del medico del lavoro o visite mediche aziendali quindi da cosa dipendono? La domanda sorge legittima e noi vi daremo le giuste risposte.
Esse dipendono dalle mansioni che i lavoratori svolgono e, in generale, dalle attività richieste in azienda. Tradotto in soldoni, la visita medica di un addetto alla vigilanza è sempre diversa dalla visita medica per un addetto alla logistica, in quanto la mansione del primo richiede soprattutto buone prestazioni uditive-visive, mentre quella del secondo anche l’assenza di patologie a carico delle articolazioni.

Svolgimento della visita medica
La visita medica del lavoro si svolge in uno studio dove per legge deve essere presente un lettino medico, un rotolo di carta, un lavandino, un tavolo con due sedie.
L’ambiente deve essere riscaldato e deve essere presente un bagno accessibile. In genere le visite vengono svolte ogni anno oppure ogni due anni, ma è il medico del lavoro a poter ritenere opportuno visitare un lavoratore con maggior frequenza in base agli esiti della visita stessa o in caso di sensibilità a un particolare rischio lavorativo.
Nel corso della visita medica del lavoro, il medico competente svolge innanzitutto un accertamento generale, dove esamina i parametri principali del lavoratore e poi, in base alla mansione, effettua esami specifici, che noi di Studio LARS vi indicheremo:
- l’ECG o elettrocardiogramma
- la spirometria
- l’audiometria o esame audiometrico
- la valutazione del rachide e della spalla
- il visiotest
- analisi del sangue
- analisi delle urine
- esami tossicologici (alcool test o droga test) se la mansione lo prevede

Durata della visita medica periodica
Di base, le visite di idoneità, essendo una tantum, vanno somministrate ogni volte che ve n’è necessità (nuova assunzione, cambio mansione, ritorno da un periodo di malattia). Le visite periodiche, invece, se si escludono alcune eccezioni, vanno somministrate una volta all’anno. Il medico del lavoro può però derogare a questa regola, se ritiene necessario – per esempio – una cadenza più ravvicinata, che preveda visite mediche ogni sei mesi, ogni nove mesi etc.




