Cartella sanitaria e di rischio: le ultime modifiche legislative
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Giugno 13, 2024Una domanda che i lavoratori pongono maggiormente sui forum è se possono il richiedere al datore di lavoro di effettuare una visita medica straordinaria, qualora ritengano che una determinata attività possa comportare rischi per la la loro salute. Proprio su questo argomento verterà l’articolo che, noi di Studio LARS, abbiamo pensato per voi.
Il medico competente valuterà se la richiesta sia correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute del lavoratore, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. In soldoni, cosa deve fare il lavoratore e cosa, di conseguenza, il medico competente? Ecco qui sintetizzato:
1) il lavoratore presenta al datore di lavoro una richiesta, possibilmente scritta, di visita con il medico competente, senza specificare alcuna motivazione;
2) il medico competente incontra il lavoratore e valuta la congruità della visita;
Se sono presenti anche una delle due condizioni citate nell’articolo 41, il medico del lavoro stilerà la cartella sanitaria e di rischio e rilascerà il giudizio idoneità, altrimenti potrà decidere di non procedere.
L’art. 41, al comma 2, lettera c) prevede che la sorveglianza sanitaria comprenda la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Chi può richiedere la visita medica
La visita medica può essere richiesta anche dal lavoratore non sottoposto alla sorveglianza sanitaria da parte del medico competente.
Il lavoratore può richiedere la visita se è evidente il rischio lavorativo (e quindi è sottoposto a sorveglianza sanitaria), ma anche quando è lui stesso a ritenere che l’attività lavorativa svolta possa comportare un aggravamento delle sue condizioni di salute preesistenti. In che modo si può richiedere la visita presso il medico competente? In qualsiasi modo, in quanto può essere avanzata una richiesta scritta, oppure a voce (orale), o ancora presentando una certificazione medica.
Ci sarebbe, però, una procedura corretta, anche se non imposta dalla legge: il lavoratore può comunicare al proprio datore di lavoro, tramite richiesta scritta, la volontà o la necessità di consultare il medico competente.
Il ruolo del medico competente
Il medico competente sarà chiamato a valutare la congruità della richiesta formulata dal lavoratore, con le condizioni previste dalla legge. Noi di Studio LARS precisiamo che il medico del lavoro può anche rifiutarsi di sottoporre a visita il lavoratore, nel caso in cui non dovessero essere presenti una di queste condizioni:
- se la richiesta è correlata al rischio professionale;
- se la richiesta è correlata alle patologie del lavoratore, preoccupato per un potenziale aggravamento delle condizioni di salute a causa dell’attività lavorativa svolta.
Il rifiuto da parte del medico competente, però, deve avvenire di persona e in seguito a un’attenta valutazione del caso.
Quanto tempo passa per la visita del medico competente?
Per l’effettuazione della visita di controllo del medico competente non c’è una tempistica precisa imposta dalla legge e, in ogni caso, egli dovrà intervenire e valutare la situazione proposta nel più breve tempo possibile. Nel lasso di tempo che intercorre tra la richiesta di visita medica e l’esecuzione della stessa, il lavoratore non deve necessariamente essere sospeso dalla sua mansione, poiché il datore di lavoro, almeno sulla carta, dovrebbe conoscere le ragioni sanitarie che hanno spinto il lavoratore a richiedere la visita di controllo.
Si può ricorrere contro il giudizio del medico competente?
Il lavoratore può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio del medico compente. Il ricorso va presentato all’organo di vigilanza territorialmente competente. Al termine della valutazione, l’organo giudicante potrà confermare il giudizio del medico competente, modificarlo o revocarlo.