Vaccino antitetano: la bufera social dopo il presunto virgolettato di Roberto Burioni
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Maggio 30, 2024Noi di Studio LARS abbiamo parlato in lungo e in largo della pericolosità del tetano, specie per determinate categorie di lavoratori, uomini e donne, più esposti ai rischi dell’infezione. E’ la legge, come sempre, nostra valida amica, più nello specifico ci viene in soccorso la legge n. 292 del 5 marzo 1963.
L’articolo 1 di tale legge parla di vaccinazione antitetano obbligatoria per queste categorie di lavoratori che vi indicheremo:
- operai addetti alla manipolazione delle immondizie
- operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni
- lavoratori del legno
- metallurgici e metalmeccanici
- lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame
- stallieri, fantini
- conciatori
- sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e di preparazione delle piste negli ippodromi
- spazzini, cantonieri, stradini
- sterratori
- minatori
- fornaciai
- operai e manovali addetti all’edilizia
- operai e manovali delle ferrovie
- asfaltisti
- straccivendoli
- personale delle ferrovie, elencato sotto la voce «personale dell’esercizio» (integrazione della legge sopra citata: D.M. 22 marzo 1975 – G.U. 29 marzo 1975, n. 85)
- marittimi e lavoratori portuali (integrazione della legge sopra citata: D.M. 16 settembre 1975 G.U. 22 ottobre 1975, n. 280)
- per tutti gli sportivi all’atto della affiliazione alle federazioni del CONI Per tali lavoratori la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro
La vaccinazione antitetano è imposta da uno specifico riferimento legislativo, ma cosa deve fare il datore di lavoro se il lavoratore è contrario alla vaccinazione antitetanica per lui obbligatoria?
Il datore di lavoro non può far si che il lavoratore svolga una mansione a rischio, anche se quest’ultimo rilasci una dichiarazione in cui si assume ogni responsabilità in merito. Il rifiuto del lavoratore di effettuare la vaccinazione ha un rilievo penale, sulla base di quanto fissato nell’articolo 20 del Dlgs (Obblighi dei lavoratori), che recita: “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.
Non vaccinarsi questo per noi di Studio LARS è importante precisarlo, espone il lavoratore al rischio di morire poiché nel 30-50% dei casi il contagio da parte del batterio, se non tempestivamente diagnosticato e curato, procura paralisi e, in alcuni casi, anche il decesso a causa della neurotossina da esso rilasciata.
Cosa succede se il lavoratore non vuole vaccinarsi perché presenta controindicazioni alla vaccinazione?
Può accadere che il lavoratore non voglia giustamente essere sottoposto alla protezione antitetanica, essendo un soggetto con presenza di controindicazioni alla vaccinazione. In tali casi, dovranno essere testate come vere e proprie controindicazioni, permanenti o temporanee, o ancora, il soggetto vaccinato è “no responder”.
Anche in questi ultimi due casi, il medico del lavoro dovrà fare opportune valutazioni in merito alla possibilità di ridurre al minimo il livello del rischio infettivo attraverso idonee misure di protezione alternative e allo stesso modo efficaci.
Il datore di lavoro deve controllare che i lavoratori interessati abbiano effettuato la vaccinazione , ossia la verifica del possesso di un requisito, mentre il medico competente aziendale deve attestare l’avvenuta immunizzazione.
Effetti collaterali e controindicazioni del vaccino antitetano
Il vaccino antitetano, come Studio LARS comunica, è ben tollerato ma possono sorgere lievi e transitori effetti collaterali locali (es. rossore, infiammazione e indolenzimento), febbre e sensazione di malessere generale, cefalea in rari casi, dolori muscolari e/o articolari, capogiri e in rarissimi casi reazioni allergiche.
La vaccinazione non è consigliata in caso di terapie immunosoppressorie in corso, e devono fare attenzione anche tutte le persone affette da patologie autoimmuni, con terapie anticoagulanti o in presenza di convulsioni. Il medico competente, prima di fare il vaccino, deve ottenere da parte del lavoratore tutte le informazioni utili a determinare o escludere la presenza di eventuali controindicazioni al vaccino antitetano.
Essere in gravidanza o in allattamento non è una controindicazione alla somministrazione del vaccino antitetano, tuttavia è sempre necessario riferire al medico la propria situazione di gestazione o di allattamento al seno.