BEDOCTOR

Health Packages

Vulputate fringilla in gravida hendrerit quis sed ultrices. Risus in vestibulum turpis velit. Varius id consequat consectetur odio elementum elit enim.

La tua azienda non ha ancora il DVR?

Se la tua azienda non ha ancora il DVR puoi richiederlo a noi tramite il nostro form.

4.9

Opinions made by our patients

Domande frequenti sul DVR

La redazione del Documento Valutazione Rischi (DVR) è una responsabilità del datore di lavoro, che può (e, in alcuni casi, deve) affidarsi a professionisti, collaboratori e consulenti così da ottenere una relazione completa e adeguata nel rispetto delle direttive del Ministero del Lavoro.

La scelta di coinvolgere dei consulenti esperti del settore deriva dalla formazione tecnica necessaria per elaborare il DVR. Occorre infatti non solo familiarità coi processi e le attività da analizzare, ma anche una conoscenza multidisciplinare delle tematiche sulla salute e sicurezza sul lavoro e, soprattutto, una conoscenza approfondita della normativa tecnica UNI/CEI/ISO/IEC, della normativa di prodotto e di quelle sulla prevenzione incendi, sulle sostanze chimiche e via dicendo.

Il datore di lavoro è obbligato a firmare il DVR, pena l’invalidità giuridica dello stesso. Sono anche necessarie le firme del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) se presente in azienda.

I costi di redazione del DVR da parte di un consulente esperto del settore non sono fissi ma possono variare in base alle caratteristiche dell’azienda, come le sue dimensioni, il numero di attrezzature e lavoratori, e soprattutto il tempo necessario per raccogliere ed elaborare tutte le informazioni.

Stabilire un prezzo definitivo fin dall’inizio è assai difficile, perché spesso i fattori che influenzano il prezzo emergono solo a lavori già iniziati. Di solito si propone un preventivo che sarà poi eventualmente integrato da un conguaglio a seconda delle situazioni che si andranno a verificare.

Il legislatore non ha previsto scadenze fisse per il DVR, ma prescrive di aggiornarlo nei casi indicati nell’Art. 29 del D.Lgs. 81/08:

  • in caso di cambiamenti al processo produttivo o all’organizzazione del lavoro aziendale, come ad esempio ristrutturazioni, traslochi, introduzione di nuovi macchinari o strumentazioni;
  • in seguito a infortuni significativi, come quelli causati da mezzi di trasporto, mezzi di sollevamento o oggetti pesanti che colpiscono il lavoratore, incendi, scoppi, cadute da altezze non moderate; vengono inoltre considerati significativi tutti gli infortuni che provocano perdita di conoscenza, fratture o lesioni;
  • per necessità segnalate e confermate dai risultati della sorveglianza sanitaria;
  • in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione.
    Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve essere aggiornato entro 30 giorni dalle rispettive cause. Nel momento dell’aggiornamento del documento, occorre indicare chiaramente la data della nuova redazione così da avere a tutti gli effetti una data certa.
  • Il rinnovo del DVR non fa decadere la nomina di RSPP, Medico Competente e Addetti alle Emergenze, che rimangono in carica nei termini stabiliti dalla legge.

Perché aggiornare il DVR se in azienda non è cambiato nulla? Prima di tutto, perché col passare degli anni ci possono essere aggiornamenti a livello normativo e tecnico, come ad esempio nuovi rischi, nuove modalità di valutazione o procedure di sicurezza prima inesistenti, poco diffuse o considerate irrilevanti.

L’aggiornamento del DVR rappresenta inoltre un’occasione preziosa per rivalutare i rischi del luogo di lavoro e le misure di prevenzione e protezione attuate, così da notare eventuali cambiamenti o difformità e procedere così a un’ottimizzazione.

Don't wait and make an appointment today